Nelle Associazioni, lo Statuto è il contratto con il quale i soci convengono in merito alle regole fondamentali sulla vita dell’ente, il suo funzionamento, l’ordinamento interno e gli scopi sociali.
Nello Statuto sono infatti contenute tutte le regole generali sulla vita quotidiana e associativa dell’ente ed è in questo documento che vengono definite in modo dettagliato le attività che l’ente svolge in relazione al suo scopo sociale. Tra queste, vi deve essere inoltre una descrizione sulle modalità di finanziamento e di raccolta di fondi.
Nelle Fondazioni, lo Statuto è un atto unilaterale che esprime, quale allegato dell’Atto Costitutivo, la volontà di uno o più fondatori i quali destinano ad un fine ideale un patrimonio.
Cosa deve contenere lo Statuto?
Per le Associazioni lo Statuto deve contenere tutte le regole relative:
alla rappresentanza dell’ente e all’elezione delle cariche sociali
all’ammissione e all’esclusione dei soci
all’utilizzo del fondo comune
al funzionamento e ai compiti dei diversi organi associativi (Presidente – Consiglio Direttivo – Assemblea dei soci)
alla presentazione e all’approvazione del bilancio o rendiconto annuale,
la presenza di organi di controllo se richiesti e alle condizioni di legge.
Inoltre, lo Statuto deve contenere la denominazione, l’assenza di scopo di lucro, le finalità ideali, la sede legale, norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, l’organo che assume la rappresentanza legale dell’Associazione, diritti e obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione.
Può contenere anche le norme relative all’estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio.
Inoltre, per poter beneficiare del regime di fiscale di favore previsto per alcune tipologie di Associazioni, Statuto (e Atto Costitutivo) deve contenere specifiche disposizioni che riguardano:
il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione;
l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente – in caso di scioglimento per qualsiasi causa – ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
la disciplina uniforme del rapporto associativo al fine di garantire la sua effettività e il diritto di voto a tutti gli associati per modifiche allo Statuto e ai regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi;
l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
la libera eleggibilità degli organi amministrativi;
la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti;
i criteri di ammissione ed esclusione dei soci;
le regole per le convocazioni assembleari, le relative deliberazioni e i bilanci o rendiconti;
la intrasmissibilità della quota o del contributo associativa, tranne per casi di trasferimenti a causa di morte;
la non rivalutabilità della quota o contributo associativo.
Per le Fondazioni, lo Statuto riporta gli elementi previsti per le Associazioni tranne quelli relativi ai soci (assemblea, diritti e doveri).
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