È una modalità che permette ai contribuenti di devolvere una percentuale pari al 5 per mille dell’imposta IRPEF a enti che svolgono attività socialmente rilevanti contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
I contribuenti possono destinare la quota del 5 per mille della propria IRPEF a soggetti operanti in settori distinti dalle seguenti finalità:
sostegno degli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Al riguardo, la destinazione della quota di 5 per mille a tale categoria di soggetti ha validità a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Runts. Fino a tale anno, la quota di 5 per mille continua a essere destinata al sostegno degli “enti del volontariato”, categoria che comprende:
le organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei registri regionali e provinciali;
le associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, Onlus parziali ai sensi dell’art.10, c.9 del d. lgs. 460/1997;
le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica delle onlus;
le organizzazioni non governative (Ong) già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987 alla data del 29 agosto 2014 ed iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse;
le associazioni riconosciute e le fondazioni che operano nei settori di attività delle Onlus (elencati nel d.lgs. 460/1997, all’art.10, c.1, lettera a);
le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991;
gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi dell’art.10, c.9 del D. Lgs. 460/1997.
finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell'università;
finanziamento degli enti della ricerca sanitaria;
sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Resta possibile la destinazione del contributo a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e il sostegno agli enti gestori delle aree protette.
Per essere accreditati all’accesso al riparto del contributo del 5 per mille, gli enti interessati devono rivolgersi alle amministrazioni competenti, cui è affidato anche il controllo dei requisiti richiesti per l’iscrizione. Il riferimento è, in particolare, al:
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per gli enti del Terzo settore (quando sarà operativo il Runts);
Ministero dell’Università e della ricerca, per gli enti della ricerca scientifica e dell’università;
Ministero della Salute, per gli enti della ricerca sanitaria;
Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd);
Agenzia delle entrate, per gli “enti del volontariato”, destinatari del contributo fino all’operatività del Runts.
La pubblicazione dell’elenco complessivo degli enti ammessi ed esclusi avviene sui siti delle amministrazioni competenti entro il 31 dicembre di ogni anno e poi trasmesso all’Agenzia delle entrate per il riparto. Entro il settimo mese successivo alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle entrate pubblica l’elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, completo dei relativi importi.