Una delle grandi novità della nuova normativa sul non profit in Italia è l’introduzione di un’unica categoria che definisce i contorni di questo variegato mondo: sono gli enti del terzo settore (Ets), accomunati da uno stesso profilo giuridico, dall’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (Runts) che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro. Una grande famiglia in cui soggetti diversi operano secondo regole e finalità comuni.
Per diventare Ets è necessario perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale (un elenco di 26 aree di intervento centrali per la vita delle comunità ) in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Perché lo si fa, cosa si fa, come si fa, quindi, diventano elementi centrali per entrare a far parte del terzo settore.
La riforma identifica diverse categorie di Ets con caratteristiche specifiche e ogni tipologia trova spazio in sezioni diverse del registro unico nazionale del terzo settore. In primis, ci sono le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), categorie finora regolamentate da specifiche leggi e storicamente le più radicate. A queste si aggiungono gli enti filantropici, finora conosciuti sotto forma di fondazioni, associazioni filantropiche e fondazioni di comunità , le imprese sociali, totalmente rinnovate e potenziate rispetto al passato e che comprendono le cooperative sociali, le reti associative, che grazie alla riforma acquistano un nuovo ruolo nelle attività di monitoraggio e controllo, e le società di mutuo soccorso. La riforma lascia poi una “pagina bianca”, aperta alle nuove possibili organizzazioni del futuro: è la sezione “Altri Ets” in cui si possono iscrivere tutte le altre realtà che hanno le caratteristiche di ente del terzo settore ma non sono riconducibili a nessuna delle categorie prima citate.
La riforma ridefinisce i luoghi decisionali dedicati al coordinamento normativo con funzioni di vigilanza, controllo e coordinamento rispetto all’applicazione della normativa. Si tratta nello specifico dell’istituzione della Cabina di regia con funzione di coordinamento delle politiche di governo e il Consiglio nazionale del terzo settore, con funzioni consultive, di nomina e di vigilanza, monitoraggio e controllo sull’applicazione della normativa sul terzo settore.
Infine, la riforma istituisce un sistema di incentivi e finanziamenti per il terzo settore. Tra questi il fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, un sistema di risorse finanziarie pubbliche per le Odv, le Aps e per finanziare l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali e altre forme di sostegno al terzo settore. Tra le novità , l’istituzione della Fondazione Italia Sociale, la cui funzione è di completare l’apporto del soggetto pubblico al terzo settore.
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