Per costituire un'associazione è necessario redigere alcuni documenti formali e seguire alcuni passi obbligati.
Statuto
È il cuore dell'associazione e contiene riferimenti a:
- assenza di fini di lucro e divieto di dividersi gli utili eventualmente generati
- democraticità della struttura
- elettività e gratuità delle cariche associative
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
- criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, nonché i loro diritti e doveri
- obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti
- procedura e modalità di estinzione dell’associazione
- clausola di devoluzione del patrimonio ad enti simili in caso di scioglimento dell’associazione.
Per fruire delle varie agevolazioni fiscali, è opportuno che sin dalla redazione dello statuto vengano adottate le indicazioni contenute all'articolo 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e che, con l'entrata in vigore a fine 2018 della Riforma del Terzo Settore, l'associazione si iscriva al Registro Unico Nazionale.
Atto costitutivo
È il primo atto dell’associazione firmato da tutti i soci fondatori, in cui devono essere indicati:
- denominazione dell’ente
- indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede
- luogo e data di stipulazione
- nomi dei soci fondatori, con i relativi dati anagrafici
- tipologia dell'associazione.
Registrazioni e comunicazioni all'Agenzia delle Entrate
Una volta redatti i documenti, è necessario che il legale rappresentante dell'associazione, che di solito coincide con il presidente, si rechi in una sede dell'Agenzia delle Entrate per richiedere il rilascio del codice fiscale associativo.
Subito dopo si può procedere alla registrazione di statuto e atto, sempre presso l'Agenzia delle Entrate, operazione che prevede il pagamento di 200 euro della tassa di registro.
Per procedere alla registrazione è necessario dotarsi delle marche da bollo, che vanno acquistate in data precedente a quella che compare sull'atto costitutivo, ovvero la data di costituzione dell'associazione.
Una volta terminata la procedura di registrazione e ottenuta una copia di atto costitutivo e statuto vidimata dall'Agenzia delle Entrate, l'associazione è ufficialmente costituita.
Entro 60 giorni dalla data di costituzione è obbligatorio scaricare, compilare e inviare per via telematica (ricorrendo a un commercialista, un CAAF o scaricando in autonomia i software necessari, disponibili sul sito dell'Agenzia) il Modello Enti Associativi (EAS), con il quale le associazioni comunicano i dati rilevanti ai fini fiscali.
Con l'entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore non è più necessaria la compilazione del modello EAS.
Generalmente il modello s'invia soltanto dopo la registrazione dei documenti per la costituzione dell'associazione.
È necessario il rinvio solo nel caso in cui si proceda nuovamente alla registrazione dello statuto, se questo viene modificato; in questo caso la scadenza è il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le modifiche.